Statuto

 

Il Ponte

Svensk-italiensk förening – Associazione Italo–Svedese

Statuto

Articolo 1 SCOPO

Il circolo italo-svedese IL PONTE si propone, attraverso attività ricreative, culturali e sociali, di costituire un punto di collegamento tra gli italiani della zona di Stoccolma e gli svedesi e di favorire così la creazione di un’immagine completa e reale e libera da pregiudizi degli italiani in Svezia e dell’Italia. IL PONTE vuole offrire, agli italiani da poco o da lungo tempo in Svezia, e agli svedesi, occasioni d’incontro e di comprensione reciproca indipendentemente da ogni credo politico e religioso.

IL PONTE vuole inoltre contribuire con le sue azioni e le sue scelte all’unità degli italiani in Svezia.

Articolo 2 SOCI

Gli associati al Ponte possono essere cittadini italiani, svedesi e di altre nazionalità.

Articolo 3 QUOTA SOCIALE

La quota sociale, per l’anno successivo, viene stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci. I soci morosi non hanno diritto di partecipare alle votazioni delle Assemblee dei soci.

Articolo 4 FINANZE

Le disponibilità finanziarie dell’associazione, indipendentemente dalla loro provenienza, non possono essere usate per fini diversi da quelli esposti nell’articolo 1. L’associato che lascia l’associazione non ha diritto a risarcimenti in denaro o spartizione d’inventario.

Articolo 5 DOVERI DELL’ASSOCIATO

L’associato ha il dovere di rispettare lo Statuto, di accettare le decisioni prese dall’assemblea dei soci, dal direttivo e dagli organi tecnici.

Articolo 6 ADESIONI

L’associazione IL PONTE aderisce alla FAIS, Federazione delle Associazioni Italiane in Svezia. L’assemblea può decidere l’adesione ad altri enti.
L’adesione non deve pregiudicare l’autonomia interna dell’associazione nè essere in contrasto con il suo statuto.

Articolo 7 DIRETTIVO

Il direttivo, responsabile dell’attività dell‘associazione, è composto da un presidente eletto ogni due anni dall’assemblea dei soci per un massimo di 3 mandati (6 anni) e quattro membri eletti dalla stessa assemblea per lo stesso periodo di due anni.
Come sostituti dei membri del direttivo possono venire eletti ogni anno fino a 6 supplenti. Se un membro del direttivo deve lasciare l’incarico prima della scadenza del mandato, si elegge un sostituto per completare il mandato in corso. Possibilità per il Direttivo, in caso di necessità, di nominare delle persone a sostegno delle proprie attività sia per l’organizzazione di eventi che per specifici progetti

Il direttivo elegge al suo interno il vicepresidente, il segretario ed il cassiere.

Le decisioni del direttivo sono valide se prese da almeno tre membri. Nel caso di parità di voti favorevoli e contrari è decisivo il voto del presidente.

Articolo 8 SEDE

L’associazione ha un recapito postale. Il direttivo svolge le riunioni nei locali che di volta in volta vengono messi a disposizione.

Articolo 9 COMPITI DEL DIRETTIVO

Al direttivo compete:

  • 1  Risolvere i problemi, svolgere le pratiche legali ed amministrative, tutelare i beni dell’associazione.
  • 2  Pianificare e realizzare le attività dell’Associazione..
  • 3  Presentare la relazione economica scritta sulla gestione dell’associazione all’assemblea dei soci.
  • 4  Mettere a verbale tutte le riunioni del direttivo e quelle dell’assemblea dei soci.

Il direttivo si riunisce almeno cinque volte durante un anno sociale. Il direttivo può essere convocato in riunione straordinaria su richiesta scritta di almeno tre dei suoi membri.

Articolo 10 PROPRIETÀ

Senza il consenso dell’assemblea dei soci, il direttivo non può disporre delle eventuali proprietà dell’associazione.

Articolo 11 CARICHE – Direttivo

Al presidente oppure se questo è impossibilitato, al vicepresidente, compete:

  • 1  Sostenere la causa e gli interessi dell’associazione e dei suoi soci verso autorità ed
    istanze esterne.
  • 2  Dirigere le riunioni dell’associazione ed i dibattiti.
  • 3  Seguire l’attività dell’associazione e prendere decisioni, in accordo con il direttivo
  • 4  Convocare il direttivo o l’assemblea dei soci quando si renda necessario oppure
    quando almeno tre membri del Direttivo, rispettivamente dieci soci, lo richiedano.

Al segretario compete:

  • 1  Tenere aggiornato l’elenco degli associati e curare l’archivio dell’Associazione.
  • 2  Mettere a verbale le riunioni del direttivo e le assemblee dei soci.
  • 3  Assistere il presidente nel lavoro di segreteria e curare la posta in arrivo e partenza

Al cassiere compete:

  • 1  Usare le finanze dell’associazione secondo le decisioni dell’assemblea dei soci e del
  • 2  Essere responsabile della cassa e curare entrate e pagamenti.
  • 3  Tenere rigorosamente aggiornati il libro cassa in modo da poterlo esibire alla
    richiesta dei revisori.

Delegati FAIS

Ai delegati FAIS compete:

1 Rappresentare l’associazione nel Consiglio di Federazione, portando, nelle due direzioni, l’informazione, i problemi e le decisioni democraticamente prese.

2 Avere eventualmente incarichi e compiti di Federazione e far parte del direttivo della Federazione.

3 Venire eletti, nell’assemblea dei soci con lo stesso criterio e la stessa durata del mandato dei consiglieri del direttivo de Il Ponte. Un delegato deve far parte del di- rettivo de Il Ponte.

Commissione Elettorale
: Ai membri della Commissione elettorale, eletti ogni anno dall’assemblea dei soci,

compete:

  • 1  Preparare l’elenco dei candidati alle cariche sociali da eleggere all’assemblea dei soci.
  • 2  Consegnare al direttivo, quindici giorni prima dell’assemblea dei soci, l’elenco di cui al punto 1 debitamente firmato.

Articolo 12 DIRITTO ALLA FIRMA

Il presidente ha diritto alla firma sociale. Il presidente può delegare questo diritto ad altri membri del direttivo.

Articolo 13 ANNO FINANZIARIO

L’anno finanziario copre il periodo 1 gennaio – 31 dicembre. La relazione economica sulla gestione dell’associazione deve essere sottoposta, entro il mese di febbraio, all’esame dei revisori.

Articolo 14 DIRITTI DEI SOCI DURANTE L’ASSEMBLEA

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono partecipare al dibattito ed alla votazione durante l’assemblea.

Le deleghe scritte, cioè quelle rilasciate da un socio assente ad un altro, si contano come presenze. Un socio non può avere più di una delega.

Nel caso di votazione in parità decide il voto del presidente dell’assemblea. L’assemblea decide se il voto debba essere segreto o palese.

Articolo 15 Convocazione dell’assemblea

L’assemblea ordinaria dei soci si svolge non oltre il 31 marzo di ogni anno. L’assemblea straordinaria viene convocata dal presidente su richiesta scritta di almeno dieci soci. Anche il direttivo può richiedere lo svolgimento di un’assemblea straordinaria per ragioni particolarmente serie. La convocazione dei soci sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria deve avvenire con 14 giorni di anticipo per iscritto. Con la convocazione deve essere allegato anche l’ordine del giorno.

L’assemblea ordinaria è valida se il numero dei soci presenti (comprese le deleghe) è almeno un quinto degli iscritti.

Le decisioni prese nel corso dell’Assemblea sono valide se votate da almeno metà più uno dei soci presenti (comprese le deleghe)

Articolo 16 CONTENUTO ASSEMBLEA ORDINARIA

  • Elezione del presidente e del segretario per l’assemblea
  • Verifica se la convocazione è stata fatta secondo le norme statutarie
  • Verifica delle presenze
  • Scelta di due revisori al verbale
  • Presentazione della relazione del direttivo sulla gestione dell’anno precedente
  • Rapporto finanziario, sua approvazione e rapporto dei revisori
  • Liberazione di responsabilità della presidenza
  • Entità della quota d’iscrizione
  • Proposte di nomi per il direttivo da parte della commissione elettorale.
    Elezione per due anni del presidente e degli altri membri del direttiv ed un anno per i supplenti.
    Elezione per due anni di due delegati al Consiglio di federazione della FAIS (di cui uno deve far parte del direttivo de Il Ponte).
    Elezione di due revisori dell’economia Elezione di due membri della commissione elettorale. Tutti gli eletti agli incarichi sociali possono essere rieletti alla stessa carica per il mandato sociale successivo.
  • Piano di attività dell’anno in corso.

Articolo 17 MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al direttivo per iscritto. Lo statuto si modifica con l’autorizzazione dei soci nell’assemblea annuale con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti (comprese le deleghe).

Articolo 18 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deciso da almeno due terzi dei soci, comprese le deleghe, riuniti in assemblea.

In caso di scioglimento i fondi residui dell’Associazione saranno, in via preferenziale, devoluti a favore di Enti che perseguono analoghe finalità nell’ambito della circoscrizione consolare o del territorio, sentito il parere dell’Ufficio Consolare competente.

Lo statuto è stato redatto alla fondazione de Il Ponte nel 1993

Modificato il 21 03 2015